Art. 7.
(Mutui agevolati).

      1. Agli assegnatari che intendono acquistare l'alloggio, e che non abbiano superato la fascia reddituale di decadenza, sono concessi mutui bancari trentennali a tasso agevolato per l'intero importo del prezzo di vendita e degli oneri di trasferimento. Gli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dello Stato.